Prorogate al 31 dicembre 2020 le modifiche alle norme sulle autocertificazioni dei cittadini stranieri in Italia?

Tipologia del contenuto:Notizie

Con l’art.3 del Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 – Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica , cd “Decreto Mille proroghe” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2019, n. 305, si è previsto che le disposizioni relative alle autocertificazioni dei cittadini di paesi terzi in Italia, risalenti al 2012, acquistino efficacia solo a far data dal 31 dicembre 2020.

Si rinvierebbe a fine 2020 dunque l’applicazione di norme previste dalla legge 4 aprile 2012, n.35, di conversione con modificazioni del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5 che aveva disposto che: “Con decreto del Ministro dell’Interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuate le modalità per l’acquisizione d’ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l’iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonché le misure idonee a garantire la celerità nell’acquisizione della documentazione“.

La parificazione nel diritto alla autocertificazione da parte dei cittadini di paesi terzi fu parzialmente inserita con la legge n.35/2012 che modificava il D.P.R. n.445/2000 prevedendo che: “All’articolo 3, comma 2, del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, le parole: «…fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero» sono soppresse” (art.17, c. 4-bis, D.L. n.5/2012) e che: “All’articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, e successive modificazioni, le parole: «fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l’esibizione o la produzione di specifici documenti» sono soppresse” (art.17, c. 4-ter, D.L. n.5/2012).

Venne, infine, stabilito nel D.L. 5/2012 che “Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 1° gennaio 2013” (). Tale termine è stato più volte rinviato di anno in anno.


Nella relazione al provvedimento legislativo si legge che “La disposizione di cui all’articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, si colloca nell’ambito dei processi amministrativi di rilascio e di rinnovo dei permessi di soggiorno in favore degli stranieri.
Essa fissa al 31 dicembre 2019 il termine a decorrere dal quale acquistano efficacia le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter dello stesso articolo 17.
Tuttavia, l’efficacia delle medesime è subordinata alla realizzazione di un canale informatico (previsto dal successivo comma 4-quinquies) in grado di consentire l’acquisizione dei certificati (del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l’iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio) esclusivamente attraverso il ricorso a sistemi informatici e banche dati.
Le azioni di informatizzazione dei citati processi di lavoro sono condizionate dal completamento di operazioni tecniche, finalizzate alla costituzione e all’alimentazione dei necessari sistemi informatici e delle relative banche dati.
Un’attività, questa, complessa che non vede coinvolto il solo Ministero dell’interno, ma anche le diverse amministrazioni dello Stato deputate al rilascio dei certificati e delle informazioni specificamente elencati nella norma.
Tali interventi di adeguamento tecnologico – tuttora in corso presso le altre amministrazioni coinvolte – impongono pertanto di posticipare il termine di applicazione delle disposizioni in materia, dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020.”

Il provvedimento, in vigore dal 31 dicembre 2019, dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni.

Se tale articolo non verrà modificato anche per il 2020 i cittadini stranieri non potranno avvalersi dell’autocertificazione per le procedure disciplinate dalle norme sull’immigrazione.


Riferimenti legislativi

Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 – Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. (Gazzetta Ufficiale serie generale del 31 dicembre 2019, n. 305)

Ddl AC 2325 “Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini” in discussione in Parlamento

Nota di approfondimento ASGI La questione dell’autocertificazione da parte dello straniero ha ricevuto una scarsa attenzione in sede dottrinale e giurisprudenziale, ma ha invece una enorme rilevanza pratica: spesso il divieto di autocertificare la propria condizione (e la conseguente necessità di sobbarcarsi oneri procedurali e costi rilevanti per procurarsi documenti nel paese di origine) crea per lo straniero un ostacolo per l’accesso alle prestazioni sociali o all’alloggio assai più insormontabile rispetto ad altre clausole (come quella di lungo-soggiorno in una determinata regione) che più frequentemente giungono all’esame dei giudici. Basti pensare che talvolta (fino alle modifiche dell’ISEE di cui si dirà) il costo che lo straniero deve sopportare per procurarsi la documentazione del paese di origine, è superiore alla valore della prestazione sociale richiesta, restando così vanificato il senso stesso dell’intervento sociale. Vai alla nota ASGI

Giurisprudenza

L’art. 3 IL DPR 445/00 è in contrasto con l’art. 2, comma 5 TU immigrazione: lo straniero ha diritto all’autocertificazione come l’italiano

Anche per il Tribunale di Milano lo straniero può autocertificare i redditi esteri per accedere all’assegno sociale

Tipologia del contenuto:Notizie