Accordo di Cooperazione con le Filippine: piena parità di trattamento in materia sociale

Con il nuovo Accordo di Cooperazione i cittadini delle Filippine non potranno più essere esclusi dall’accesso alle prestazioni sociali anche se privi del requisito del permesso di soggiorno lungo periodo.

Il 14 novembre 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’Accordo di Cooperazione bilaterale in materia di migrazione per lavoro stipulato con il Governo delle Filippine che prevede oltre a misure relative alla gestione dei flussi migratori anche lo sviluppo di iniziative di formazione linguistica e professionale nonché l’agevolazione all’inserimento nel mercato del lavoro.

All’articolo 4, relativo alla tutela dei diritti, si legge che i lavoratori filippini che risiedono regolarmente sul territorio nazionale dovranno ricevere uguale trattamento e piena eguaglianza nei diritti di cui godono i lavoratori del paese di accoglienza. In particolare l’articolo si riferisce specificamente alle condizioni di lavoro, alla protezione sociale e ai diritti sociali, e più in generale, al rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori conformemente alla normativa nazionale in vigore.

All’articolo 6 si prevede poi la possibilità di istituire, in base alle esigenze del mercato del lavoro, una quota privilegiata in favore dei cittadini filippini.

Mentre per quanto riguarda i flussi migratori l’accordo è di fatto privo di effetti in mancanza di decreti flussi, per quanto riguarda la parità di trattamento la norma potrebbe risultare efficace avendo una portata molto ampia: se pure riferita ai “lavoratori” non ne delimita la nozione e sembra quindi applicabile a chiunque lavori, abbia lavorato o sia nelle condizioni di lavorare; e ha inoltre un ambito di applicazione che va oltre la “sicurezza sociale” cui fa riferimento la direttiva 2011/98 e comprende tutti i diritti in materia sociale.

Trattandosi di diritto internazionale pattizio, la norma non prevale sulla legge ordinaria (ma può determinare l’incidente di costituzionalità ex art. 117 Cost.) e non ha sicuramente la stessa efficacia degli Accordi Euromediterranei (che hanno efficacia pari alle direttive); tuttavia vincola sicuramente le autorità amministrative nella predisposizione di interventi sociali che non siano regolati dalla legge.

L’Accordo di Cooperazione