L’emergenza Covid-19 e i diritti degli stranieri in Italia

L’emergenza Covid-19 e i diritti degli stranieri in Italia

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Normativa


Decreto Legge dell’8 aprile 2020, n. 23

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Art. 36 commi 1, 2, 3, 4:

  1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall’articolo 83, comma 1 e 2, del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 8 è prorogato all’11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell’articolo 83 del decreto legge n. 18 del 2020.
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai precedenti penali in cui i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all’11 maggio 2020.
  3. Nei giudizi disciplinati dal codice dei processo amministrativo sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restano quanto previsto dall’articolo 54, comma 3, dello stesso codice.
  4. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, si applica altresì a tutte le funzione e attività della Corte dei conti, come elencate nell’articolo 85 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 5 del predetto articolo 85 è fissato al 12 maggio 2020.

Art. 37: Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato al 15 maggio 2020.

Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18

Art. 83, comma 1: Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.

Art. 83 comma 2: Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 .

Art. 83 comma 20: Per il periodo di cui al comma 1 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.

Art. 83 comma 21: Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

Art. 103 comma 1: Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.

Art. 103 comma 2: Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020


Circolari


Circolare del Ministero dell’Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del 5 giugno 2020, n. 1455
Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, nonchè di politiche sociali connesse all’Emergenza epidemiologica da COVID-19”, Art. 103 “Emersione di rapporti di lavoro”

Circolare del Ministro dell’Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del 30 maggio 2020, n. 1395
Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, nonchè di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, Art. 103 “Emersione di rapporti di lavoro”. Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 27 maggio 2020.

Circolare del Ministero dell’Interno del 2 aprile 2020, n. 26705Emergenza Coronavirus – Chiusura temporanea degli Uffici Immigrazione

Ministero dell’Interno, circolare del 1° aprile 2020, n. 3728Interventi di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 nell’ambito del sistema di accoglienza. Ulteriori indicazioni

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 27 marzo 2020, n. 1Sistema dei Servizi Sociali – Emergenza Coronavirus

Circolare del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti del 27 marzo 2020, n. 9836Istruzioni operative in materia di decorrenza dei termini utili alla presentazione di domande di conversione di patenti di guida rilasciate da Stati extraUE, convertibili in Italia, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19

Circolare del Ministero dell’Interno del 26 marzo 2020 – Interventi di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 nell’ambito dei centri di permanenza per il rimpatrio

Circolare del Ministero dell’Interno del 24 marzo 2020, n. 3511Decreto legge 17 marzo 2020, n.18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” – Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi

Circolare del Ministero dell’Interno del 21 marzo 2020, n. 23308Emergenza epidemiologica da COVID-19 – D.L. 17 marzo 2020, n. 18

Circolare del Ministero dell’Interno del 18 marzo 2020, n. 3393Interventi di prevenzione della diffusione  del virus Covid-19 nell’ambito del sistema di accoglienza e dei centri di permanenza per il rimpatrio. Ulteriori indicazioni

Circolare della Prefettura di Milano del 14 marzo 2020, n. 59934Disposizioni inerenti gli spostamenti dai CAS

Nota verbale del Ministero degli Affari Esteri del 13 marzo 2020, n. 44349Disposizioni in merito ai visti di ingresso e ai permessi di soggiorno scaduti durante l’emergenza COVID-19

Circolare del Ministero dell’Interno del 10 marzo 2020, n. 2327Disposizioni attuative del D. P. C. M. del 9 marzo 2020

Circolare del Ministero dell’Interno del 10 marzo 2020, n. 5897Interventi di prevenzione della diffusione del virus COVID nell’ambito dei centri di permanenza per il rimpatrio

Circolare del Ministero dell’Interno, circolare del 9 marzo 2020, n. 20359Emergenza Coronavirus – chiusura temporanea degli Uffici Immigrazione

Circolare del Ministero dell’Interno del 6 marzo 2020, n. 19964Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi delle Autorità di pubblica sicurezza

Circolare del Ministero dell’Interno del 5 marzo 2020, n. 5587Interventi di prevenzione della diffusione di virus COVID-19 nell’ambito dell’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale

Circolare del Ministero della Giustizia del 25 febbraio 2020, n. 65630Disposizioni urgenti per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19 nella carceri (adulti)

Circolare del Ministero della Giustizia del 25 febbraio 2020, n. 11787Disposizioni urgenti per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19 nella carceri minorili

Circolare del Ministero dell’Interno del 25 febbraio 2020Regulation (EU) No. 604/2013 – UPDATING – Transfer stop to/from Italy

Circolare del Ministero dell’Interno, del 24 febbraio 2020Regulation (EU) No. 604/2013 – URGENT COMMUNICATION – Transfer stop to all airports in the North of Italy and limited transfers to the airports of the rest of Italy

Circolare del Ministero dell’Interno del 3 febbraio 2020, n. 2614Controlli sanitari al momento dello sbarco di migranti


Giurisprudenza


Tribunale Ordinario di Roma, decreto del 7 aprile 2020, n. 17275

La decisione di esimersi dal ricevere/formalizzare la domanda di asilo per il solo fatto che la Commissione Territoriale di riferimento ha sospeso temporaneamente le audizioni non appare condivisibile laddove la mancata/ritardata formalizzazione impedisce per oltre un mese al nucleo familiare di accedere al sistema di accoglienza di cui alla legge n. 142/2015, in presenza di tre figli minori.Sussistendo il periculum in mora richiesto dall’art. 700 c.p.c, il Tribunale ordinario di Roma ordina alla questura di formalizzare entro 6 giorni dalla pubblicazione del provvedimento la richiesta di protezione internazionale.

Tribunale Ordinario di Torino, Ordinanza del 6 aprile 2020, n. 5262

A seguito di un ricorso ex art. 700 c.p.c., il Tribunale ha dichiarato illegittima la condotta della Questura che non formalizza la presentazione della domanda di protezione internazionale di un cittadino straniero detenuto in un carcere in quanto la situazione giuridica a tutela della quale si chiede un provvedimento d’urgenza ha natura di diritto soggettivo e l’omessa formalizzazione della domanda di protezione internazionale può essere foriera di conseguenze pregiudizievoli, stante il rischio di essere rimpatriato in esecuzione di un provvedimento di espulsione . A fronte della documentata presentazione della domanda di protezione internazionale da parte del richiedente, la Questura, sollecitata più volte, avrebbe dovuto procedere alla formalizzazione della stessa ai sensi dell’art. 26 D.lgs. 25/08. Il tale comportamento inadempiente della Pubblica Amministrazione pregiudicherebbe, infatti, i diritti del richiedente in quanto “non solo, più in generale, lo priva di una condizione di certezza circa la regolarità della sua permanenza nel territorio nazionale (…) ma – nel caso di specie – lo espone al rischio specifico di un rimpatrio, laddove sia data esecuzione al provvedimento espulsivo di cui il predetto è già stato destinatario”.

Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, decreto del 31 marzo 2020, n. 91

La revoca delle misure di accoglienza nell’attuale situazione di emergenza sanitaria, traducendosi nella indisponibilità di una dimora adeguata a prevenire i rischi di contagio Covid 19, risulterebbe in un potenziale danno anche per la collettività.

Tribunale Ordinario di Potenza, decreto del 25 marzo 2020, n. 3773

Mancata convalida della richiesta di proroga del trattenimento nel centro per il Rimpatrio e contestuale ordine di liberazione per il cittadino straniero richiedente asilo trattenuto presso il CPR . Attesa l’eccezionale emergenza sanitaria, va ritenuto preminente il diritto alla libertà personale di cui all’art. 13 della Costituzione rispetto alle esigenze prospettate dalla Questura.

Tribunale Civile di Roma, decreto del 18 marzo 2020, n. 15892

Non va prorogata la richiesta di trattenimento di un cittadino straniero trattenuto nel Centro Per il Rimpatrio di Ponte Galeria in quanto l’emergenza sanitaria in atto – considerato che la privazione di libertà personale in spazi ristretti renderebbe difficoltoso garantire le misure previste a garanzia della salute dei singoli – impone di interpretare tutte le norme in materia in termini restrittivi dovendosi operare un bilanciamento tra tali norme e il diritto alla salute costituzionalmente e convenzionalmente garantito a qualunque persona comune presente sul territorio nazionale.

Tribunale di Trieste, verbale di udienza del 18 marzo 2020, n. 980

Il trattenimento del richiedente asilo nel Centro per il Rimpatrio non può essere rinnovato in quanto il trattenimento è strettamente funzionale alla tempestiva trattazione della domanda di protezione (ed alla eventuale espulsione), sicché, benché la domanda sia stata trasmessa alla questura in data 10 marzo 2020, vista la sospensione delle audizioni fino al 3 aprile 2020, viene meno il nesso strumentale tra il trattenimento e il concreto svolgimento degli accertamenti cui lo stesso è finalizzato, in primis l’audizione. Ciò comporta che il bene della libertà personale non può essere compresso, attesa la riserva di legge ex art. 13 Cost.

Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, decreto del 17 marzo 2020, n. 234

Va annullato il decreto di revoca della misura di accoglienza ritenuto che sussiste il pregiudizio connotato da straordinaria gravità lamentato da parte ricorrente, tenuto anche della attuale situazione emergenziale sanitaria derivante dall’epidemia COVID 19 in atto.

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, decreto del 17 marzo 2020, n. 27432

Va accolta l’istanza di sospensione del provvedimento di diniego all’inserimento in un centro di accoglienza ai fini dell’immediato accesso del cittadino straniero alle misure previste dalla normativa vigente per i richiedenti protezione internazionale con esigenze particolari, avuto riguardo alle peculiarità del caso e alla vulnerabilità del richiedente


Schede e materiali ASGI


  • Covid-19: buoni spesa ai cittadini in difficoltà tra discriminazioni e prassi virtuose, 10 aprile 2020
    In relazione ai criteri di ripartizione dei primi stanziamenti deliberati dal governo (ordinanza n.658 del 29.3.2020 pubblicata in GU il 30.3.2020) per incrementare il fondo di solidarietà comunale e contrastare le situazioni di bisogno createsi a seguito dell’emergenza, l’esclusione di stranieri privi di residenza o di permesso di soggiorno sono in contrasto con le vigenti norme di legge.


Altre schede


  • L’associazione Avvocato di Strada ha redatto un vademecum per senza fissa dimora e per realtà pubbliche e private che lavorano con loro.