L’assegno di maternità di base di cui all’art. 74 d.lgs 151/2001, in quanto erogazione in denaro concessa indipendentemente dalla valutazione discrezionale delle situazioni individuali, può essere ascritto alla categoria delle prestazioni di sicurezza sociale come definita dalla direttiva 2011/98 e pertanto la cittadina extra UE titolare di un permesso unico lavoro ha diritto a tale beneficio in applicazione del principio di parità di trattamento di cui all’art. 12 paragrafo 1, lettera e) della direttiva stessa. Tale principio è chiaro, preciso e incondizionato e deve pertanto essere applicato direttamente dalle pubbliche amministrazioni; la sua violazione costituisce discriminazione.
Assegno di maternità di base – art. 74 d.lgs 151/2001– assenza della valutazione discrezionale – prestazione di sicurezza sociale– cittadini extra UE titolari di permesso unico lavoro – parità ex art. 12 paragrafo f, lettera e), direttiva 2011/98 – principio chiaro preciso e incondizionato – obbligo di applicazione diretta – mancata applicazione – discriminazione – sussistenza