Tribunale di Verona, ordinanza 4 agosto 2017

L’assegno di maternità di base di cui all’art. 74 d.lgs 151/2001, in quanto erogazione in denaro concessa indipendentemente dalla valutazione discrezionale delle situazioni individuali, può essere ascritto alla categoria delle prestazioni di sicurezza sociale come definita dalla direttiva 2011/98 e pertanto la cittadina extra UE titolare di un permesso unico lavoro ha diritto a tale beneficio in applicazione del principio di parità di trattamento di cui all’art. 12 paragrafo 1, lettera e) della direttiva stessa. Tale principio è chiaro, preciso e incondizionato e deve pertanto essere applicato direttamente dalle pubbliche amministrazioni; la sua violazione costituisce discriminazione.

Assegno di maternità di base – art. 74 d.lgs 151/2001– assenza della valutazione discrezionale – prestazione di sicurezza sociale– cittadini extra UE titolari di permesso unico lavoro – parità ex art. 12 paragrafo f, lettera e), direttiva 2011/98 – principio chiaro preciso e incondizionato – obbligo di applicazione diretta – mancata applicazione – discriminazione – sussistenza

Tribunale di Verona, 04.08.2017, est. Gesumunno, XXX (Avv.to Varali) c. Comune di Cerea (Avv.to Soave) e INPS (Avv.to Lauletta)