Tribunale di Venezia, sez. III civ., ordinanza 22.2.2017

A causa delle tensioni in atto nella regione del Kashmir tra le frange nazionaliste e quelle filo indiane è accordata la protezione umanitaria al ricorrente per la sua vulnerabilità in caso di rientro nella regione

Protezione internazionale – cittadino pakistano originario del Kashmir – domanda di riconoscimento dello status di rifugiato- infondatezza – domanda di protezione sussidiaria – infondatezza – domanda di protezione umanitaria – rilevata situazione di tensione nella regione del Kashmir – accertata situazione di vulnerabilità in caso di rientro in Pakistan – fondatezza della domanda di protezione umanitaria

Breve nota dell’avvocato Pernechele

Il provvedimento in oggetto rileva sotto il profilo della valutazione della condizione di vulnerabilità cui sarebbe esposto il soggetto che fosse rimpatriato verso la regione del Kashmir, nel nord del continente indiano.

Attualmente, questa regione è amministrata di fatto da tre Stati: India, Pakistan e Cina. L’autorità giudiziaria ha verificato che attualmente sussistono rilevanti scontri fomentati da gruppi estremisti, tra i quali taluni propendono per l’appartenenza del Kashmir al Pakistan e altri per l’appartenenza all’India.

Tribunale di Venezia, sez. III civ., ordinanza 22.2.2017, est. Passadore, XXX (avv. Pernechele) c. Ministero dell’interno e Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona – sede di Padova