Tribunale di Venezia, sezione III civile, ordinanza del 17 febbraio 2016

E’ riconosciuta la protezione sussidiaria ad un cittadino del sud del Mali, in ragione della violenza diffusa e generalizzata in atto in quel Paese. Anche se detta violenza riguarda le regioni del nord del Mali non è applicabile il criterio per cui il richiedente potrebbe trasferirsi in una parte del Mali non soggetta a violenza generalizzata perché il diritto interno – con il D.Lgs. 251/2007 – non ha recepito l’art. 8 della Direttiva 2004/83/ CE che ha facoltizzato gli Stati membri di recepire tale principio.

protezione internazionale – cittadino del Mali proveniente da Kayes (sud Mali) – ricorso ex art. 35, D.Lgs. 25/2008 – dovere di cooperazione istruttoria: assenza di onere del ricorrente di fornire la qualificazione giuridica della tipologia della misura di protezione invocata – di riconoscimento dello status di rifugiato – narrazione lacunosa e poco credibile – infondatezza – domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria – definizione del concetto di violenza diffusa e generalizzata ex art. 14, lett. c), D.Lgs. 251/2007 – accertata grave situazione di insicurezza nel Mali del nord – mancata trasposizione nel diritto interno della previsione di cui all’art. 8, Direttiva 2004/83/CE – inapplicabilità del criterio del trasferimento in altra regione del Paese di origine – fondatezza della domanda – riconoscimento della protezione sussidiaria

Tribunale di Venezia, sez. III civ. ordinanza 17.2.2016, est. Schiavon, XXX (avv. Pernechele) c. Ministero dell’interno e Commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato di Verona, sez. di Padova