Tribunale di Venezia, sezione III civile, ordinanza del 5 febbraio 2016

 E’ riconosciuta la protezione umanitaria ad un cittadino del sud del Mali, stanti la grave emergenza umanitaria in tutto il Paese e il buon livello di integrazione raggiunto del ricorrente in Italia. ragion per cui, se il ricorrente ritornasse nel suo Paese di origine “incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale, ma si troverebbe in una situazione di specifica estrema vulnerabilità” (cfr. Cass. 3347/15).

protezione internazionale – cittadino del sud del Mali – ricorso ex art. 35, D.Lgs. 25/2008 – domanda di protezione sussidiaria – non credibilità della narrazione – infondatezza – domanda di protezione umanitaria – grave emergenza umanitaria in tutto il Mali – generale instabilità del quadro politico – buon livello di integrazione raggiunto dal ricorrente in Italia (studio lingua italiana e prospettiva di lavoro) – estrema vulnerabilità in caso di rientro in Patria – fondatezza della domanda – riconoscimento della protezione umanitaria

Tribunale di Venezia, III sez. civ. ordinanza 5.2.2016, est. Giuriolo, XXX (avv. Pernechele) c. Ministero dell’interno e Commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato di Verona, sez. di Padova