Tribunale di Treviso, ordinanza 8 marzo 2018

L’esclusione delle titolari di permesso unico lavoro dall’accesso al premio alla nascita di cui all’art. 1, comma 353 della L. 232/2016, istituita tramite circolare INPS 39/2017, che ha esteso a suddetto beneficio i medesimi requisiti previsti per il bonus bebè, costituisce una condotta discriminatoria sia in quanto non sussiste alcun potere in capo all’Istituto di restringere i potenziali beneficiari della prestazione, sia perché una tale limitazione contrasta con il principio di parità di trattamento di cui all’art. 12 della Direttiva 2011/98 che in quanto sufficientemente chiaro preciso e incondizionato è dotato di diretta applicabilità; pertanto la disposizione nazionale contrastante deve essere disapplicata e la condotta discriminatoria eliminata estendendo il beneficio a tutte le madri regolarmente soggiornanti.

Premio alla nascita – all’art. 1, comma 353 della L. 232/2016 – esclusione titolari permesso unico lavoro – circolare 39/2017 – estensione requisiti bonus bebè – assenza potere di deroga in capo all’INPS – principio di parità di trattamento ex art. 12 direttiva 2011/98 – diretta applicabilità – discriminazione – sussiste – estensione del beneficio – diritto delle madri regolarmente soggiornanti

Tribunale di Treviso, 08.03.2018, Est. Poirè, XXX (Avv.to Berti) c. INPS (Avv.to Matranga)