Tribunale di Treviso, ordinanza del 29 marzo 2017

Il cd. bonus bebè di cui all’art. 1 comma 125 L. 190/2014 rientra tra le prestazioni di sicurezza sociale di cui al regolamento n. 883/04 e pertanto trova applicazione il principio di parità di trattamento previsto dall’art. 12 della direttiva 2011/98  e l’esclusione di una  cittadina extra UE titolare  di un permesso di soggiorno che consente di lavorare dalla prestazione  costituisce una discriminazione.

Prestazioni sociali – all’art. 1 comma 125 L. 190/2014 – bonus bebè – prestazione di sicurezza sociale – regolamento 883/04 – applicabilità art. 12 direttiva 2011/98 –cittadini extra UE titolari di permesso di soggiorno CE per motivi di lavoro  – discriminazione– sussiste

Tribunale di Treviso, ordinanza del 29.3.2017, est. Galli, XXX (avv. Berti) c. INPS (avv.t Matranga e Sferrazza)