E’ rigettata la domanda di proroga del trattenimento presso il CIE qualora il ritardo nelle procedure preordinate all’esame della domanda non siano imputabili al richiedente.
Protezione internazionale – trattenimento al CIE – richiesta di proroga ex art. 6, co. 5 e 8, D.Lgs. 142/2015 per attivazione della procedura Dublino per la determinazione dello Stato competente – ritardo nell’espletamento delle procedure preordinate all’esame della domanda non imputabili al richiedente – decorrenza dei termini di cui all’art. 28, D.Lgs. 25/2008 – rigetto della domanda