Tribunale di Torino, sez. IX civ., ordinanza 4.3.2017

Secondo il Tribunale di Torino, la mera proposizione dell’appello avverso l’ordinanza di rigetto dell’impugnazione della decisione della CT non produce alcun effetto sospensivo automatico, sicché è legittima la revoca del permesso di soggiorno per attesa asilo . A tanto si perviene con un’interpretazione letterale dell’art. 19, D.Lgs. 150/2011, secondo cui l’effetto sospensivo automatico della decisione della CT è previsto solo in relazione all’impugnazione di primo grado, mentre residua il potere di accordare la tutela cautelare al giudice di secondo grado ai sensi dell’art. 283 c.p.c.

Protezione internazionale – rigetto della domanda di protezione internazionale in sede amministrativa e giudiziale di primo grado – proposizione dell’appello – revoca permesso di soggiorno per attesa asilo – ricorso avverso la revoca – lamentata omessa considerazione della pendenza dell’appello – invocato effetto sospensivo automatico della decisione di primo grado a causa dell’instaurazione del giudizio di secondo grado – omessa proposizione di istanza di sospensiva alla corte – insussistenza dell’effetto sospensivo automatico della pronuncia di primo grado – rigetto del ricorso

Tribunale di Torino, sez. IX civ., ordinanza 4.3.2017, est. Contini, XXX (avv. Praticò) c. Ministero dell’interno e Questura di Torino