Secondo il Tribunale di Torino, la mera proposizione dell’appello avverso l’ordinanza di rigetto dell’impugnazione della decisione della CT non produce alcun effetto sospensivo automatico, sicché è legittima la revoca del permesso di soggiorno per attesa asilo . A tanto si perviene con un’interpretazione letterale dell’art. 19, D.Lgs. 150/2011, secondo cui l’effetto sospensivo automatico della decisione della CT è previsto solo in relazione all’impugnazione di primo grado, mentre residua il potere di accordare la tutela cautelare al giudice di secondo grado ai sensi dell’art. 283 c.p.c.
Protezione internazionale – rigetto della domanda di protezione internazionale in sede amministrativa e giudiziale di primo grado – proposizione dell’appello – revoca permesso di soggiorno per attesa asilo – ricorso avverso la revoca – lamentata omessa considerazione della pendenza dell’appello – invocato effetto sospensivo automatico della decisione di primo grado a causa dell’instaurazione del giudizio di secondo grado – omessa proposizione di istanza di sospensiva alla corte – insussistenza dell’effetto sospensivo automatico della pronuncia di primo grado – rigetto del ricorso