Un trattenuto al C.I.E. in attesa di esecuzione di provvedimento espulsivo, dopo l’avvenuta convalida del trattenimento da parte del giudice di pace presenta istanza di protezione internazionale in pendenza di trattenimento. La questura chiede nuova convalida al tribunale ex art. 6, D.Lgs. 142/2015, che non viene concessa perché la domanda di protezione non viene ritenuta strumentale ad evitare o ritardare l’esecuzione dell’espulsione. A tali conclusioni perviene il tribunale dopo attento ed approfondito esame del richiedente. La decisione è importante perché sottolinea che la decisione circa la strumentalità della domanda di protezione non può essere effettuata decontestualiazzandola dalle emergenze dell’istruttoria che presuppone l’audizione del trattenuto richiedente asilo.
Espulsione – trattenimento al C.I.E. convalidato dal giudice di pace – presentazione di richiesta di protezione internazionale – richiesta di riconvalida del tribunale – insussistenza dei presupposti ex art. 6, co. 3, D.Lgs. 142/2015 – diniego di riconvalida