Tribunale di Roma, sentenza 8102/2016 del 21 aprile 2016

Lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell’entrata in vigore della Costituzione.

Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora indicono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.

Cittadinanza jure sanguinis – figlio di madre cittadina nato prima dell’entrata in vigore della Costituzione – trasmissione della cittadinanza italiana per nascita – incostituzionalità L. 555/1912

Tribunale Civile di Roma, sentenza del 21.04.2016, n. 8102, est. Ciavattone, XXX  (Paiano) c. Ministero dell’Interno