Tribunale di Roma, ordinanza del 26.7.2016

È illegittimo il rifiuto della Questura di rilasciare il permesso per motivi umanitari -a seguito di riconoscimento della Commissione Territoriale con contestuale rigetto della domanda di protezione internazionale.  La questura di Roma infatti – secondo una prassi molto diffusa – aveva rifiutato il rilascio sulla base di una presunta sospensione (ex art. 19 Dlgs 150/11) di ogni effetto a seguito della proposizione da parte del richiedente del ricorso ex art. 35 contro la decisione della Commissione Territoriale. Il Tribunale ha confermato che la proposizione del ricorso ex art. 35 – contro il diniego della protezione internazionale – non sospende il diritto del richiedente a ottenere un permesso per motivi umanitari in caso di riconoscimento di protezione umanitaria da parte della Commissione Territoriale. Peraltro nelle more del procedimento di fronte al Tribunale ex art 35, il provvedimento della Commissione era stato riformato e al ricorrente era stata riconosciuta la protezione sussidiaria.

Riconoscimento da parte della Commissione territoriale della protezione umanitaria – Mali – rifiuto da parte della Questura di rilasciare relativo permesso a seguito di ricorso ex art 35 contro diniego della Commissione della protezione internazionale – art 19 Dlgs 150/2011 – effetto sospensivo posto a tutela del ricorrente – erronea interpretazione della garanzia ex art 19.

Tribunale di Roma, ordinanza del 26.7.2016, est. Ferrari, xxx (avv. Fachile) c. Questura di Roma e Ministero dell’Interno