Tribunale di Padova, ordinanza 12 aprile 2022
Tribunale di Torino, sentenza 25 marzo 2022
Tribunale di Padova, ordinanza 21 marzo 2022
Tribunale di Benevento, ordinanza 15 marzo 2022
Tribunale di Foggia, sentenza del 23 febbraio 2022
Tribunale di Milano, ordinanza 22 febbraio 2022
Corte d’Appello di Trieste, sentenza 4 febbraio 2022
Tribunale di Roma, ordinanza 31 gennaio 2022
Tribunale di Foggia, sentenza 28 gennaio 2022
Corte di Cassazione, III sez. pen., sentenza n. 44366 del 1 dicembre 2021
Tribunale di Bari, ordinanza 21 gennaio 2022
Tribunale di Monza, ordinanza 13 gennaio 2022
Tribunale di Monza, ordinanza 9 dicembre 2021
Tribunale di Milano, ordinanza 1 dicembre 2021
Tribunale di Palermo, I sezione civile, ordinanza del 28 aprile 2016
Sussiste la giurisdizione ordinaria e la competenza del tribunale in composizione monocratica a conoscere della legittimità dei decreti di respingimento differiti e delle conseguenti misure esecutive adottate dal questore (Cass. civ. SSUU, 17.6.2013 n. 15115). La direttiva 2013/32/UE impone l’obbligo di dare informazioni circa la possibilità di presentare domanda di protezione internazionale ed è direttamente applicabile, una volta scaduto il termine di recepimento. Analogo obbligo è ora previsto dalla normativa interna di recepimento (D.Lgs. 142/2015, art. 10bis) dopo la manifestazione di volontà di chiedere asilo. Per il periodo antecedente alla predetta manifestazione di volontà sussiste ugualmente tale obbligo d’informazione in forza dell’efficacia diretta nel nostro ordinamento dell’art. 8 della citata direttiva (Cass. ord. 25.3.2015, 5926).
Respingimento differito ex art. 10, co. 2, D.Lgs. 286798 e conseguente ordine questore di lasciare il TN ex art. 14, co. 5 bis, D.Lgs. 286/98 – cittadino ghanese sbarcato a Lampedusa – domanda di annullamento – giurisdizione ordinaria – competenza del Tribunale – sussistenza – Direttiva 2013/32/UE obbligo di dare informazione preventiva circa l’accesso alle procedure d’asilo – omessa comunicazione – nullità del decreto di respingimento e del conseguente ordine del questore