L’esclusione di una cittadina extra UE titolare di permesso di soggiorno per lavoro di durata superiore ai due anni dall’accesso al cd. bonus bebè di cui all’art. 1 comma 125 L. 190/2014 costituisce discriminazione in quanto la prestazione in oggetto rientra tra le prestazioni di assistenza sociale per le quali si applica il principio di parità di trattamento di cui all’art. 41 TUI che prevede quale requisito d’accesso esclusivamente il possesso di un permesso di soggiorno di almeno un anno.
Prestazioni sociali – art. 1 comma 125 L. 190/2014 – bonus bebè – cittadini extra UE titolari di permesso di soggiorno CE per motivi di lavoro superiore ai due anni- prestazione di assistenza sociale – art. 41 TUI – requisito di permesso di soggiorno di almeno un anno – applicabilità – discriminazione– sussiste