Tribunale di Padova, ordinanza del 24 febbraio 2017

L’esclusione di una  cittadina extra UE titolare  di permesso di soggiorno  per lavoro di durata  superiore ai due anni  dall’accesso al  cd. bonus bebè di cui all’art. 1 comma 125 L. 190/2014 costituisce discriminazione in quanto la prestazione in oggetto rientra tra le prestazioni di assistenza sociale per le quali si applica il principio di parità di trattamento di cui all’art. 41 TUI che prevede quale requisito d’accesso esclusivamente il possesso di un permesso di soggiorno di almeno un anno.

Prestazioni sociali – art. 1 comma 125 L. 190/2014 – bonus bebè – cittadini extra UE titolari di permesso di soggiorno CE per motivi di lavoro  superiore ai due anni-  prestazione di assistenza sociale – art. 41 TUI – requisito di permesso di soggiorno di almeno un anno – applicabilità – discriminazione– sussiste

Tribunale di Padova, ordinanza del 24.2.2017, est. Dalla Casa XXX (avv. Berti) c. INPS ( avv.to Sica)