A seguito di un ricorso ex art. 700 c.p.c., il Tribunale ha dichiarato illegittima la condotta della Questura che non formalizza la presentazione della domanda di protezione internazionale di un cittadino straniero detenuto in un carcere in quanto la situazione giuridica a tutela della quale si chiede un provvedimento d’urgenza ha natura di diritto soggettivo e l’omessa formalizzazione della domanda di protezione internazionale può essere foriera di conseguenze pregiudizievoli, stante il rischio di essere rimpatriato in esecuzione di un provvedimento di espulsione . A fronte della documentata presentazione della domanda di protezione internazionale da parte del richiedente, la Questura, sollecitata più volte, avrebbe dovuto procedere alla formalizzazione della stessa ai sensi dell’art. 26 D.lgs. 25/08. Il tale comportamento inadempiente della Pubblica Amministrazione pregiudicherebbe, infatti, i diritti del richiedente in quanto “non solo, più in generale, lo priva di una condizione di certezza circa la regolarità della sua permanenza nel territorio nazionale (…) ma – nel caso di specie – lo espone al rischio specifico di un rimpatrio, laddove sia data esecuzione al provvedimento espulsivo di cui il predetto è già stato destinatario”.