Tribunale di Milano, I sezione civile, ordinanza del 12 maggio 2016

Nella valutazione della domanda di protezione internazionale incombe in capo al giudice un dovere di cooperazione e di esame della domanda su base individuale e sui fatti pertinenti il Paese di origine, anche in assenza di deduzioni difensive specifiche. E’ riconosciuta la protezione sussidiaria a cittadino nigeriano originario del centro-sud della Nigeria in ragione dell’esistenza di un conflitto armato interno che determina gravi scontri in tutto il Paese in modo da determinare rischi per l’incolumità delle persone derivante da violenza indiscriminata.


Protezione internazionale – cittadino nigeriano proveniente dalla zona centro-meridionale della Nigaria – ricorso ex art. 35, D.Lgs. 26/2008 – riferite violenze ad opera dei Black Axe – domanda di riconoscimento dello status di rifugiato – infondatezza per non credibilità della narrazione – domanda di protezione sussidiaria – assenza di deduzioni difensive in ordine alle condizioni di sicurezza della Nigeria – dovere di cooperazione del giudice – fondamento – obbligo di esaminare la domanda su base individuale anche su fatti pertinenti il Paese di origine al momento della decisione – definizione del termine “conflitto armato interno” ( CGUE, sez. IV, 30.1.2014) – gravi e continui scontri in tutto il territorio nigeriano – quadro socio-politico caratterizzato da gravi danni alla persona – persistenza degli attacchi di Boko Haram anche in zone differenti dal nord della Nigeria – omessa trasposizione nel diritto interno (D.Lgs. 251/207) dell’art. 8 Direttiva 2004/83/CE – irrilevanza della provenienza geografica – pericolo grave per l’incolumità delle persone derivante da violenza indiscriminata – fondatezza della domanda di protezione sussidiaria

 

Tribunale di Milano, sez. I civ. ordinanza 12.5.2016 Tribunale di Milano, sez. I civ. ordinanza 12.5.2016, est. Flamini, XXX (avv.Biondino) c. Ministero dell’interno e Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano