Tribunale di Milano, sezione civile, ordinanza dell’8 luglio 2016

Per effetto di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 02/09/2015, causa C – 309/14, costituisce discriminazione la richiesta di pagamento, da parte dei cittadini stranieri, degli importi previsti dal DM 6.10.2011 per accedere al permesso di soggiorno (sia di lungo periodo che ordinario), trattandosi di importi sproporzionati rispetto a quanto previsto per analoghi documenti per i cittadini italiani. Ne deriva il diritto al rimborso di quanto pagato dagli stranieri dall’entrata in vigore del predetto decreto.

Permesso di soggiorno – pagamento dei contributi previsti dal DM 6.10. 2011 – sproporzione rispetto a analoghi documenti richiesti dai cittadini – effetti della sentenza CGE 02/09/2015, causa C – 309/14- discriminazione – sussistenza – obbligo di restituzione di quanto versato – sussistenza

 

Tribunale di Milano – Sez. Civile, ordinanza 8 luglio 2016, Chamorro et al. (avv.ti Guariso e Neri) c. Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avvocatura dello Stato)