Tribunale di Milano, sez. affari immigrazione civile, decreto 7.3.2017

Ai sensi dell’art. 1, co. 2 bis, D.L: 241/2004, introdotto in sede di conversione con L. 271/2004, è competente il tribunale ordinario ( e non il giudice di pace) a conoscere delle controversie relative all’ espulsione amministrativa qualora sia pendente un giudizio in materia di unità familiare (art. 30, co. 2, TU) ovvero una richiesta di autorizzazione alla permanenza del familiare di minore straniero (art. 31, co. 3, TU). Nel caso in esame, prima di presentare ricorso avverso l’espulsione è stata presentata l’istanza al tribunale minorile, sicché la competenza a decidere sull’espulsione è stata radicata in capo al tribunale ordinario, che ha ritenuto la propria competenza.

Il giudice monocratico ha rilevato un vizio formale del decreto espulsivo: infatti la P.A. ha omesso qualsiasi valutazione in ordine alla situazione familiare del ricorrente, ai suoi legami con la terra d’origine ed agli effetti positivi derivanti dall’avvenuto pagamento dei suoi debiti con la giustizia penale all’esito degli anni di detenzione (come documentato dai benefici concessi dal magistrato di sorveglianza). Infine è rilevante la conclusione cui perviene il giudicante: “il giudice può valutare una motivazione esistente, ma non sostituirne una propria a quella, in specie del tutto mancante, dell’autorità amministrativa”.

Espulsione amministrativa per motivi di pericolosità sociale – cittadino kosovaro pluricondannato – legami familiari in Italia (moglie lungosoggiornante e figlio conviventi) – preventiva istanza ex art. 31, co. 3, TU al tribunale per i minorenni – successivo ricorso avverso l’espulsione al tribunale ordinario – ritenuta competenza – lamentata violazione dell’art. 13, co. 2 bis TU interpretato alla luce della sentenza 202/2013 Corte cost. – sospensione del procedimento in attesa della definizione del ricorso al tribunale minorile – rigetto del ricorso ex art. 31, co. 3, TU – riassunzione della causa avanti il tribunale ordinario – omesso bilanciamento tra la situazione familiare e personale del ricorrente e l’interesse pubblico alla sua espulsione – difetto di motivazione – impossibilità per il giudice di sostituire la motivazione mancante dell’atto amministrativo – accoglimento del ricorso -annullamento dell’espulsione

Tribunale di Milano, sez. affari immigrazione civile, decreto 7.3.2017, est. Vannicelli, XXX (avv. Savio), c. Ministero dell’interno e Prefettura di Milano