Tribunale di Milano, ordinanza 6 settembre 2017

L’assegno di maternità di base di cui all’art. 74 d.lgs 151/2001 è una prestazione di sicurezza sociale ai sensi del Regolamento CE 883/04 e pertanto la cittadina extra UE titolare di un permesso unico lavoro ha diritto a tale beneficio in applicazione del principio di parità di trattamento di cui all’art. 12 della direttiva 2011/98. Tale principio è chiaro, preciso e incondizionato e deve pertanto essere applicato direttamente dalle pubbliche amministrazioni e la sua violazione costituisce discriminazione.

 

Assegno di maternità di base – art. 74 d.lgs 151/2001– prestazione di sicurezza sociale– regolamento CE 883/2004– cittadini extra UE titolari di permesso unico lavoro – parità ex art. 12 direttiva 2011/98 – principio chiaro preciso e incondizionato – obbligo di applicazione diretta – mancata applicazione – discriminazione – sussistenza

Tribunale di Milano, 6.9.2017, est. Locati, XXX (Avv.ti Guariso e Neri) c. Comune di Limbiate (Avv.to Di Matteo) e INPS (Avv.to Capotorti)