Tribunale di Milano, ordinanza del 6 giugno 2016

E’ riconosciuta la protezione umanitaria ad un cittadino ivoriano ormai privo di qualsiasi riferimento familiare, sociale e materiale sia nel Paese di origine che in quello di transito (Mali) che ha dimostrato un buon livello di integrazione in Italia e la cui presenza non pone pregiudizi per l’ordine pubblico.

 

Protezione internazionale – cittadino della Costa d’Avorio – ricorso ex art. 35, D.Lgs. 26/2008 – domanda di riconoscimento dello status di rifugiato – infondatezza – domanda di protezione sussidiaria – infondatezza – domanda di protezione umanitaria – richiedente privo di relazione sociali familiari e materiali nel Paese di origine ed in quello di transito – accertata buona integrazione in Italia – frequentazione di corsi professionali e scuola media – assenza di rischio di pregiudizio per l’orina pubblico – accoglimento della domanda di protezione umanitaria

 

Tribunale di Milano, ordinanza 6.6.2016, est. D’Elia, XXX (avv. Biondino) c. Ministero dell’interno e Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano