Tribunale di Milano, ordinanza del 31 marzo 2016

In considerazione della situazione di gravissima e diffusa povertà che affligge il Gambia, delle statistiche sulle aspettative di vita media (59,4 anni) al 154° posto al mondo e del PIL pro capite, il Tribunale ritiene gravemente compromessa la tutela al diritto alla salute e all’alimentazione derivante da obblighi costituzionali e internazionale che gravano sull’Italia. Indipendentemente dalla credibilità della narrazione del ricorrente, lo si ritiene meritevole di protezione umanitaria per il solo fatto di essere cittadino gambiano, a nulla valendo – in conseguenza di tale interpretazione – il rischio di un riconoscimento di massa della protezione umanitaria, perché i diritti universali non sono a numero chiuso.

Protezione internazionale – cittadino gambiano – riconoscimento status di rifugiato e protezione sussidiaria – insussistenza – riconoscimento asilo costituzionale – inammissibilità – diritto alla salute e all’alimentazione – protezione umanitaria – sussistenza

Tribunale di Milano, ordinanza 31 marzo 2016, est. Salmeri, XXX (avv. Mauro) c. Ministero dell’interno e Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano

 


 

Breve commento del Prof. Paolo Bonetti

Interessantissima e veramente ben documentata l’analisi sulle condizioni di miseria del Gambia sulla base dei dati precisi riportati dai più recenti documenti internazionali e l’uso delle convenzioni internazionali al fine di dimostrare che in caso di rimpatrio sarebbe messa in pericolo la sopravvivenza del ricorrente.

Altrettanto importante l’osservazione nell’ordinanza che i diritti fondamentali non sono limitabili dal punto di vista quantitativo (“se tutti i diseredati venissero qui…”) e che apparirebbe “contraddittoria ed inverosimile la scelta del ricorrente di percorrere un viaggio così tanto lungo, incerto e rischioso per la propria vita, se nel Paese di origine godesse di condizioni di vita sopra la soglia di accettabilità ed adeguatezza.  Il rimpatrio provocherebbe la violazione certa degli obblighi più volte menzionati, ponendo il ricorrente in una situazione di estrema difficoltà economica e sociale e sostanzialmente imponendogli condizioni di vita del tutto inadeguate, in spregio agli obblighi di solidarietà di fonte nazionale ed internazionale più volte richiamati.”

Sottolineo l’esigenza di usare fino in fondo le convenzioni internazionali e in particolare il Patto internazionale sui diritti economici e sociali per garantire il non invio verso Stati che non assicurano la sopravvivenza ai propri cittadini. Oggi giunge la conferma giudiziaria della fondatezza giuridica dell’ipotesi elaborata.

Analogamente occorrerà fare con la Convenzione internazionale contro la corruzione per ciò che attiene a persone in fuga da ambienti in cui sia loro impedito di agire senza corrompere i pubblici poteri.

Interessante è il metodo suggerito di ricorso ai documenti internazionali sulla miseria di determinati Stati e per comprovare l’esigenza di fuga.

E’ importante pubblicizzare subito quest’ordinanza e usarla subito (nei rapporti con le CT, con la CN e nei ricorsi giurisdizionali) , ma soprattutto usare quegli stessi riferimenti costituzionali e internazionali.