Tribunale di Milano, ordinanza del 28 aprile 2017

Costituisce discriminazione il comportamento dell’INPS che non consente il computo nel nucleo familiare del cittadino straniero lungosoggiornante –  ai fini del pagamento del relativo assegno – dei familiari residenti all’estero, mentre ne consente il computo per il cittadino   italiano; tale disparità di trattamento, benché prevista dall’art. 2, commi 6 e 6bis, L. 153/88, è in contrasto con il principio sovraordinato di parità tra italiani e stranieri lungosoggiornanti contenuto nell’art. 11 Direttiva 109/2003 che, in quanto sufficientemente preciso, deve trovare applicazione diretta nel nostro ordinamento

Prestazioni sociali – assegno “ordinario” per il nucleo familiare – familiari residenti all’estero – computo nel nucleo familiare – art. 2, commi 6 e 6bis, L. 153/88 – differenza di trattamento tra italiani e stranieri lungosoggiornanti – violazione dell’art. 11 Direttiva 109/2003 – sufficientemente preciso – diretta applicazione nel nostro ordinamento -discriminazione – sussistenza

Tribunale di Milano, ordinanza del 28.4.2017, est. Saioni, XXX (avv.ti Guariso e Neri) c. INPS (avv. Fanara) e Identità Golose s.r.l. (avv. Pastorelli)