Tribunale di Milano, ordinanza del 14 aprile 2017

Il cd. bonus bebè di cui all’art. 1 comma 125 L. 190/2014 rientra tra le prestazioni di sicurezza sociale di cui al regolamento 883/04 e pertanto trova applicazione il principio di parità di trattamento previsto dall’art. 12 della direttiva 2011/98  e l’esclusione di una  cittadina extra UE titolare  di un permesso di soggiorno che consente di lavorare dalla prestazione  costituisce una discriminazione.

Prestazioni sociali – all’art. 1 comma 125 L. 190/2014 – bonus bebè – prestazione di sicurezza sociale – regolamento 883/04 – applicabilità art. 12 direttiva 2011/98 – cittadini extra UE titolari di “permesso unico lavoro” – discriminazione– sussiste

Tribunale di Milano, 14.4.2017, est. De Carlo, XXX (avv.ti Guariso, Balestro) c. INPS (avv.to Zorini)