Tribunale di Milano, ordinanza del 12 aprile 2017

Il bonus bebè di cui all’art. 1 comma 125 L. 190/2014 e l’assegno famiglie numerose di cui all’art. 65 L. 488/1998 rientrano tra le prestazioni di sicurezza sociale di cui al Regolamento 883/04 e pertanto trova applicazione il principio di parità di trattamento previsto dall’art. 12 della direttiva 2011/98  e l’esclusione di un cittadino extra UE titolare  di un permesso di soggiorno che consente di lavorare dalla prestazione  costituisce una discriminazione.

Prestazioni sociali – art. 1 comma 125 L. 190/2014 – bonus bebè – art. 65 L. 488/1998 – assegno famiglie numerose – prestazione di sicurezza sociale – regolamento 883/04 – applicabilità art. 12 direttiva 2011/98 – cittadini extra UE titolari di “permesso unico lavoro” – discriminazione– sussiste

Tribunale di Milano, ordinanza del 12.4.2017, est. Moglia, XXX (avv.ti Guariso e Neri) c. INPS