Tribunale di Vicenza, ordinanza 6 febbraio 2023
Tribunale di Busto Arsizio, ordinanza 2 gennaio 2023
Corte d’Appello dell’Aquila, sentenza 18 gennaio 2023
Tribunale di Milano, ordinanza 12 gennaio 2023
Consiglio di Stato, sentenza 14 dicembre 2022
Tribunale di Pordenone, ordinanza 4 dicembre 2022
Tribunale di Bergamo, ordinanza 16 novembre 2022
Tribunale di Genova, ordinanza 10 novembre 2022
Tribunale di Bergamo, ordinanza 7 novembre 2022
Tribunale di Roma, ordinanza 4 ottobre 2022
Sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani del 21 luglio 2022, n. 5797
Tribunale di Torino, sentenza 14 luglio 2022
Tribunale di Brescia, ordinanza 26 giugno 2022
Corte d’Appello di Milano, ordinanza 31 maggio 2022
Tribunale di Milano, ordinanza del 29 aprile 2016
La piena corrispondenza del modus operandi tipico delle organizzazione dedite al reclutamento di donne nigeriane a scopo di tratta e sfruttamento della prostituzione – quali si desume da svariate COI e dal rapporto della Commissione nazionale del diritto d’asilo del 2014 sul traffico di esseri umani dalla Nigeria – con il racconto della donna considerato intrinsecamente coerente e pienamente attendibile, consente di ritenere sussistente il rischio di danno grave in caso di rientro in Nigeria, riconducibile alla previsione di cui all’art. 14, lett. a), D.Lgs. 251/2007.
Protezione internazionale – cittadina nigeriana vittima di tratta – ricorso ex art. 35, D.Lgs. 25/2008- domanda di riconoscimento dello status di rifugiato – insussistenza – domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria – sussistenza – corrispondenza del modus operandi proprio delle organizzazioni criminali dedite al reclutamento di giovani donne da avviare alla prostituzione e la narrazione soggettiva della richiedente – sussistenza di rischio grave in caso di rimpatrio riconducibile alla previsione dell’art. 14, lett. a), D.Lgs. 251/2007