Tribunale di Grosseto, ordinanza 24 ottobre 2023
Tribunale di Trento, sentenza 19 settembre 2023
Tribunale di Roma, ordinanza del 6 giugno 2023
Tribunale di Lecce, ordinanza 1 giugno 2023
Corte di Cassazione, ordinanza n. 14836/2023
Corte Costituzionale, sentenza n. 77 del 20 aprile 2023
Circolare dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale del 7 aprile 2023, n. 41
Corte di Cassazione, ordinanza 8 marzo 2023
Tribunale di Torino, ordinanza 7 marzo 2023
Consiglio di Stato, sentenza 6 marzo 2023
Corte d’Appello di Trieste, sentenza 23 febbraio 2023
Tribunale di Udine, ordinanza 8 febbraio 2023
Tribunale di Vicenza, ordinanza 6 febbraio 2023
Tribunale di Udine, ordinanza 1 febbraio 2023
Tribunale di Milano, ordinanza del 29 aprile 2016
La piena corrispondenza del modus operandi tipico delle organizzazione dedite al reclutamento di donne nigeriane a scopo di tratta e sfruttamento della prostituzione – quali si desume da svariate COI e dal rapporto della Commissione nazionale del diritto d’asilo del 2014 sul traffico di esseri umani dalla Nigeria – con il racconto della donna considerato intrinsecamente coerente e pienamente attendibile, consente di ritenere sussistente il rischio di danno grave in caso di rientro in Nigeria, riconducibile alla previsione di cui all’art. 14, lett. a), D.Lgs. 251/2007.
Protezione internazionale – cittadina nigeriana vittima di tratta – ricorso ex art. 35, D.Lgs. 25/2008- domanda di riconoscimento dello status di rifugiato – insussistenza – domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria – sussistenza – corrispondenza del modus operandi proprio delle organizzazioni criminali dedite al reclutamento di giovani donne da avviare alla prostituzione e la narrazione soggettiva della richiedente – sussistenza di rischio grave in caso di rimpatrio riconducibile alla previsione dell’art. 14, lett. a), D.Lgs. 251/2007