Tribunale di Milano, ordinanza 2 gennaio 2018

L’ art. 2, comma 6bis, L.153/1998, utilizzando il termine “straniero” con riferimento ai cittadini extracomunitari e agli apolidi include fra le persone che hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare anche i familiari di cittadino comunitario residenti all’estero. Tuttavia qualora si ritenesse che il termine “straniero” includa anche cittadino comunitario il comma 6bis dovrebbe comunque essere disapplicato nella parte in cui, a differenza di quanto previsto per i cittadini italiani, consente il computo nel nucleo familiare dei soli familiari residenti sul territorio nazionale e ciò in base a quanto stabilito dall’art. 18, comma 2, D.lgs 30/2007 attuativo della direttiva 2004/38 che riconosce il principio di parità di trattamento di ogni cittadino dell’Unione che risiede nel territorio nazionale.

art. 2, comma 6bis, L.153/1998 – termine straniero – esclusione del cittadino comunitario – diritto all’assegno per il nucleo familiare per i familiari di cittadini residenti all’estero – art. 18, comma 2, D.lgs 30/2007 – attuazione direttiva 2004/38 – principio di parità di trattamento cittadini comunitari

Tribunale di Milano, 02.01.2018, Est. Scarzella, XXX c. INPS