Tribunale di Milano, ordinanza 14 settembre 2017

La disposizione di diritto interno che subordina il riconoscimento dell’assegno di maternità di base di cui all’art. 74 d.lgs 151/2001 in favore dei cittadini extracomunitari alla titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo viola la parità di trattamento nei settori della sicurezza sociale di cui al regolamento CE 883/04;  tale principio di parità, espresso all’art. 12 della direttiva 2011/98, è sufficientemente chiaro, preciso ed incondizionato e deve pertanto essere applicato direttamente dalle pubbliche amministrazioni.

Assegno di maternità di base – art. 74 d.lgs 151/2001– cittadini extracomunitari – parità di trattamento – sicurezza sociale – regolamento CE 883/2004– – parità ex art. 12 direttiva 2011/98 – principio chiaro preciso e incondizionato – obbligo di applicazione diretta – mancata applicazione – discriminazione – sussistenza

Tribunale di Milano, 14.9.2017, est. Cassia, XXX (Avv.to Guariso) c. Comune di Limbiate (Avv.to Giulio) e INPS (Avv.to Omodei Zorini)