Tribunale di Genova, sezione IX civile, ordinanza del 30 giugno 2016

 E’ riconosciuta la protezione umanitaria ad un cittadino del sud ovest del Mali in relazione alla grave emergenza umanitaria ivi perdurante ed al quadro politico di generale instabilità: elementi che fanno ritenere la sussistenza di una estrema vulnerabilità per l’esercizio dei diritti fondamentali se il ricorrente fosse rinviato nel suo Paese di origine.

protezione internazionale – cittadino del sud ovest del Mali ricorso ex art. 35, D.Lgs. 25/2008 – domanda di riconoscimento dello status di rifugiato – infondatezza – domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria – assenza di conflitto armato – infondatezza delle domanda – domanda di protezione umanitaria – grave situazione di emergenza umanitaria in Mali – quadro politico di generale instabilità – sussistenza di una condizione di specifica estrema vulnerabilità in caso di rientro in Patria del ricorrente – fondatezza della domanda

Tribunale di Genova, sez. IX civ. ordinanza 30.6.2016, est. Lippi, XXX (avv. Ballerini) c. Ministero dell’interno e Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, sede di Genova