Tribunale di Genova, sezione IX civile, ordinanza del 30 giugno 2016

 E’ riconosciuta la protezione umanitaria a cittadino del Mali originario della zona di Bamako, sia in ragione della situazione generale di criticità del Paese di origine, sia per l’ottimo inserimento sociale del ricorrente in Italia come dimostrato dalla conoscenza della lingua italiana con cui è stato condotto l’interrogatorio libero davanti al giudice

protezione internazionale – cittadino del Mali proveniente dalla zona di Bamako – ricorso ex art. 35, D.Lgs. 25/2008 – domanda di riconoscimento dello status di rifugiato – infondatezza – domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria – assenza di conflitto armato nella zona di provenienza del ricorrente – infondatezza – domanda di protezione umanitaria – situazione critica del Mali – condizione di estrema specifica vulnerabilità idonea a pregiudicare i suoi diritti fondamentali – buon inserimento sociale del ricorrente in Italia – fondatezza della domanda

Tribunale di Genova, sez. IX civ. ordinanza 30.6.2016, est. Lippi, XXX (avv. Ballerini) c. Ministero dell’interno e Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, sede di Genova