Tribunale di Genova, sezione IX civile, ordinanza del 30 giugno 2016

E’ riconosciuta la protezione umanitaria ad un cittadino senegalese originario della Casamance in relazione alla grave emergenza umanitaria tuttora in atto in quella regione del Senegal che consente di ritenere sussistente una situazione di estrema vulnerabilità per l’esercizio dei diritti fondamentali se il ricorrente fosse rinviato nel suo Paese di origine.

protezione internazionale – cittadino senegalese originario della Casamance- ricorso ex art. 35, D.Lgs. 25/2008 – domanda di riconoscimento dello status di rifugiato – infondatezza – domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria – assenza di conflitto armato – infondatezza – domanda di protezione umanitaria – situazione di grave emergenza umanitaria in Casamance – condizione di estrema specifica vulnerabilità idonea a pregiudicare i suoi diritti fondamentali – fondatezza della domanda

 Tribunale di Genova, sez. IX civ. ordinanza 30.6.2016, est. Lippi, XXX (avv. Ballerini) c. Ministero dell’interno e Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, sede di Genova