Tribunale di Padova, ordinanza 12 aprile 2022
Tribunale di Torino, sentenza 25 marzo 2022
Tribunale di Padova, ordinanza 21 marzo 2022
Tribunale di Benevento, ordinanza 15 marzo 2022
Tribunale di Foggia, sentenza del 23 febbraio 2022
Tribunale di Milano, ordinanza 22 febbraio 2022
Corte d’Appello di Trieste, sentenza 4 febbraio 2022
Tribunale di Roma, ordinanza 31 gennaio 2022
Tribunale di Foggia, sentenza 28 gennaio 2022
Corte di Cassazione, III sez. pen., sentenza n. 44366 del 1 dicembre 2021
Tribunale di Bari, ordinanza 21 gennaio 2022
Tribunale di Monza, ordinanza 13 gennaio 2022
Tribunale di Monza, ordinanza 9 dicembre 2021
Tribunale di Milano, ordinanza 1 dicembre 2021
Tribunale di Genova, sentenza 3 gennaio 2018
Il bonus bebè di cui all’art. 1, comma 125, L. 190/2014 rientra tra le prestazioni di sicurezza sociale di cui all’art. 3 del regolamento CE 883/2004 e pertanto il cittadino extra UE titolare di un permesso unico lavoro ha diritto a tale beneficio in applicazione del principio di parità di trattamento di cui all’art. 12 della direttiva 2011/98 che richiama detto regolamento. Tale principio, che è chiaro, preciso e incondizionato deve essere applicato direttamente dalle pubbliche amministrazioni e la sua violazione costituisce discriminazione di cui il giudice può ordinare la rimozione attribuendo la prestazione.
bonus bebè – art. 1, comma 125, L. 190/2014 – prestazione di sicurezza sociale – art. 3, regolamento 883/2004 – cittadino extra UE titolare di permesso unico lavoro – parità di trattamento – art. 12 direttiva 2011/98 – principio chiaro, preciso e incondizionato – diretta applicabilità – discriminazione – sussiste