Tribunale di Genova, IX sezione civile, ordinanza del 16 maggio 2016

Ove si ritenga soggettivamente credibile l’allegazione dell’orientamento sessuale del ricorrente, se nel Paese di origine è previsto il reato di atti sessuali tra persone dello stesso sesso e se le informazioni sul punto (COI) confermano la discriminazione diffusa in atto nei confronti delle persone omosessuali, si deve ritenere la sussistenza di atti persecutori nei confronti di un particolare gruppo sociale che impone il riconoscimento dello status di rifugiato.


Protezione internazionale – cittadino ghanese -ricorso ex art. 35, D.Lgs. 25/2008 – domanda di riconoscimento dello status di rifugiato – accusa di omosessualità – racconto intrinsecamente credibile – previsione del reato di atti sessuali tra persone dello stesso sesso nel codice penale ghanese (art. 104) – riferimento a COI relative alle gravi situazioni di persecuzione delle persone omosessuali in Ghana – valenza di atto di persecuzione – appartenenza della persona omosessuale ad un determinato gruppo sociale – sussistenza dello status di rifugiato

Tribunale di Genova, sez. IX civ., ordinanza 16.5.2016, est. Casale, XXX (avv. Ballerini) c. Ministero dell’interno e Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, UTG di Genova, RG 15023/2015

 

Negli stessi termini cfr.

Tribunale di Genova, sez. IX civ., ordinanza 16.5.2016, est. Casale, XXX (avv. Ballerini) c. Ministero dell’interno e Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, UTG di Genova, RG 15022/2015