Tribunale di Verona, sentenza del 13 maggio 2014

Sussiste il diritto di una cittadina extracomunitaria al pagamento dell’assegno di maternità ex art.74 d.lgs.151/2001 anche in assenza del permesso di soggiorno di lungo periodo. Pertanto, nonostante l’annullamento in autotutela del rigetto dell’erogazione e l’intervenuto pagamento in corso di causa, sussiste un comportamento discriminatorio delle amministrazioni convenute.

Prestazione sociale – assegno di maternità – art. 74 D.lgs. 151/2001 – mancato possesso del permesso di lungo periodo – rigetto della domanda – annullamento in autotutela – discriminazione– sussiste

Tribunale di Verona, sez. lavoro, 13052014, est. Benini, XXX (avv.ti Rigotti e Varali) c. INPS (avv. Ferrighi) e Comune di Verona (avv.ti Caineri, Squadroni e Michelon)2014