Tribunale di Vercelli, sezione I civile, ordinanza del 4 dicembre 2014

Ai fini della legittimazione attiva contro un atto ritorsivo e della conseguente applicabilità dell’art. art. 4 bis d.lgs. 215/03 non è necessario che l’attore sia stato a sua volta vittima, in precedenza, di una discriminazione, essendo sufficiente che abbia svolto una attività diretta ad ottenere la parità di trattamento. In tali casi la vittima della ritorsione ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, maggiorato ai sensi dell’art. 28, comma 6, Dlgs 150/11.

Ritorsione – art. 4 bis d.lgs. 215/03 – legittimazione attiva – soggetti non direttamente lesi dalla discriminazione – irrilevanza – precedente azione a tutela della parità di trattamento – sufficienza-– diritto al risarcimento del danno – sussiste – maggiorazione ai sensi dell’art.28, comma 6, dlgs 150/11 – applicabilità

Tribunale di Vercelli, sezione I civile, 4/12/14, est. Fiengo, Pantè e altro (avv.ti Guariso e Neri) c. Botta e Buonanno (avv.ti Ginex, Patriarca e Spinardi) e Comune di Varallo (avv. Ginex)