Tribunale di Venezia, ordinanza 25 maggio 2018

L’interpretazione dell’Inps, effettuata con circolare n. 39 del 2017, che subordina la concessione del premio alla di cui all’art. 1, comma 353, L. 232/2016 ai medesimi requisiti stabiliti per il bonus bebè di cui all’art. 1, comma 125, L. 190/2014, risulta del tutto arbitraria e pertanto l’esclusione dei titolari di permesso unico lavoro dall’erogazione del beneficio esclusivamente in ragione della cittadinanza diversa da quella italiana o comunitaria costituisce  condotta discriminatoria.

premio alla nascita –  art. 1, comma 353 della L. 232/2016 –– circolare 39/2017 – estensione requisiti bonus bebè – art. 1, comma 125, L. 190/2014 – esclusione titolari permesso unico lavoro – condotta arbitraria dell’Inps discriminazione –  sussistenza

Tribunale di Venezia, 25.05.2018, pres. Menegazzo, XXX c. INPS