L’interpretazione dell’Inps, effettuata con circolare n. 39 del 2017, che subordina la concessione del premio alla di cui all’art. 1, comma 353, L. 232/2016 ai medesimi requisiti stabiliti per il bonus bebè di cui all’art. 1, comma 125, L. 190/2014, risulta del tutto arbitraria e pertanto l’esclusione dei titolari di permesso unico lavoro dall’erogazione del beneficio esclusivamente in ragione della cittadinanza diversa da quella italiana o comunitaria costituisce condotta discriminatoria.
premio alla nascita – art. 1, comma 353 della L. 232/2016 –– circolare 39/2017 – estensione requisiti bonus bebè – art. 1, comma 125, L. 190/2014 – esclusione titolari permesso unico lavoro – condotta arbitraria dell’Inps discriminazione – sussistenza
Tribunale di Venezia, 25.05.2018, pres. Menegazzo, XXX c. INPS