Tribunale di Udine, ordinanza del 2 marzo 2021

Costituisce discriminazione la condotta tenuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia, consistente nell’aver adottato il Regolamento 15.4.20 n. 66 (“Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno alle locazioni e favore dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa di cui all’art. 19 LR 1/16”) nella parte in cui, ai fini dell’accesso alla prestazione di cui all’art. 19 LR 1/16, il Regolamento prevede, all’art.6, comma 2 lett. d) il requisito della assenza di proprietà di immobili in Italia e all’estero e, all’art. 9, comma 3 che tutti i
cittadini extra UE debbano fornire “documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza”, con conseguente esclusione di tutti i richiedenti di cittadinanza extra UE che non forniscano tale documentazione; costituisce altresì discriminazione la condotta del Comune di Udine consistente nell’aver inserito, nel bando di cui alla determina
934/2020, le medesime clausole;

Regolamento Regionale FVG n. 66/2020 – incentivi sostegno alle locazioni  – requisito dell’assenza di proprietà di immobili in Italia e all’estero – richiesta ai soli cittadini extra UE documenti attestanti l’assenza di proprietà immobiliari nel Paese di origine e di provenienza – Comune di Udine – bando contenente medesime clausole – discriminazione – sussiste

Tribunale di Udine, ordinanza del 2 marzo 2021, est. Vittulli, xxx + ASGI (avv.ti Cattaruzzi, Zappia, Guariso e Benzoni ) c. Comune di Udine e Regione FVG