Tribunale di Roma, ordinanza del 6 giugno 2023
Tribunale di Lecce, ordinanza 1 giugno 2023
Corte di Cassazione, ordinanza n. 14836/2023
Corte Costituzionale, sentenza n. 77 del 20 aprile 2023
Circolare dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale del 7 aprile 2023, n. 41
Corte di Cassazione, ordinanza 8 marzo 2023
Tribunale di Torino, ordinanza 7 marzo 2023
Consiglio di Stato, sentenza 6 marzo 2023
Corte d’Appello di Trieste, sentenza 23 febbraio 2023
Tribunale di Udine, ordinanza 8 febbraio 2023
Tribunale di Vicenza, ordinanza 6 febbraio 2023
Tribunale di Udine, ordinanza 1 febbraio 2023
Tribunale di Busto Arsizio, ordinanza 2 gennaio 2023
Corte d’Appello dell’Aquila, sentenza 18 gennaio 2023
Tribunale di Udine, ordinanza 1 febbraio 2023
Costituisce discriminazione in base alla nazionalità la richiesta, da parte della Regione e ai soli cittadini stranieri, di documenti aggiuntivi, rispetto a quanto richiesto agli italiani, per la prova della impossidenza di immobili ad uso abitativo nel paese di origine e in quello di provenienza ai fini dell’accesso al credito agevolato per l’acquisto della casa di abitazione; gli stranieri esclusi per non aver prodotto detti documenti hanno diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da discriminazione mentre la Regione, in presenza di una domanda collettiva proposta da associazione legittimata, può essere condannata alla modifica del Regolamento regionale che conteneva detta previsione, con applicazione dell’art. 614 bis c.p.c.
accesso al credito agevolato per l’acquisto della casa di abitazione – richiesti documenti aggiuntivi ai soli cittadini stranieri – discriminazione – sussiste – diritto al risarcimento del danno non patrimoniale – applicazione dell’art. 614 bis cpc