Tribunale di Torino, ordinanza 22 giugno 2021

Costituisce discriminazione la condotta tenuta dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta e per essa dalla sua Giunta Regionale, consistente nell’avere emanato la delibera 1580 del 7/12/18 con la quale è stato indetto il bando di concorso 2018- fondo di sostegno alla locazione per l’anno 2018, nella parte in cui detto bando conteneva le seguenti clausole: permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’art. 9 TU immigrazione anziché regolare permesso di soggiorno per qualunque tipo; assenza di proprietà su immobili ad uso abitativo in Italia o all’estero, senza esentare da tale requisito coloro che sono muniti di permesso di soggiorno per protezione internazionale o protezione umanitaria; obbligo (per gli stranieri UE ed extra UE) di dimostrare l’assenza di “proprietà a destinazione abitativa ubicata all’estero” mediante documentazione “riguardante attestazioni o certificati in corso di validità rilasciata dal competente stato estero stesso corredata da traduzioni in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all’originale”, invece che prevedere l’equiparazione tra cittadini italiani e cittadini stranieri, senza oneri documentali aggiuntivi per questi ultimi; sicché la Regione è obbligata a riaprire il bando senza i requisiti discriminatori ed è condannata a pagare euro 100 per ogni giorno di ritardo nell’adempimento del predetto obbligo, a decorrere dal 30mo giorno successivo alla notifica della ordinanza nonché a pubblicare il dispositivo del provvedimento sul sito istituzionale dell’amministrazione.

Regione Valle D’Aosta – bando affitti 208 –  permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo – assenza di proprietà su immobili ad uso abitativo in Italia o all’estero – obbligo (per gli stranieri UE ed extra UE) di dimostrare l’assenza di “proprietà a destinazione abitativa ubicata all’estero” – discriminazione – sussiste – obbligo riapertura bando  senza requisiti discriminatori – condanna a pagare 100 euro per ogni giorno di ritardo nell’adempimento – pubblicazione dispositivo sulla home page del sito

Tribunale di Torino, ordinanza del 22 giugno 2021, est. Vitrò, ASGI (avv. Guariso, Neri e Lavanna) c. Regione Valle d’Aosta (avv. Ferrari)