Tribunale di Torino, ordinanza 15 febbraio 2019

I titolari di permesso unico lavoro hanno diritto di percepire l’assegno di maternità di cui all’art. 74 d.lgs. 151/01,  in quanto tale disposizione – nella parte in cui limita il diritto ai titolari di permesso di lungo periodo  – risulta in contrasto con l’art. 12 della Direttiva 2011/98/UE; per gli effetti il giudice nazionale è tenuto a disapplicare il diritto interno e a dare piena applicazione al diritto dell’Unione, senza sollevare questione di legittimità costituzionale della norma nazionale e a imporre all’amministrazione comunale l’adeguamento delle comunicazioni istituzionali.

Indennità di maternità – Art. 74 d.lgs. 151/01 –  esclusione dei titolari di permesso unico lavoro – contrasto con la direttiva 2011/98 – sussiste – conseguenze – disapplicazione del diritto interno

Tribunale di Torino, ordinanza del 15 febbraio 2019, est. Nigra, xxx (avv.ti Guariso, Lavanna e Maiorca) c. Comune di Torino (avv. Li Voti) e INPS (avv.ti Borla e Regaldo)