I titolari di permesso unico lavoro hanno diritto di percepire l’assegno di maternità di cui all’art. 74 d.lgs. 151/01, in quanto tale disposizione – nella parte in cui limita il diritto ai titolari di permesso di lungo periodo – risulta in contrasto con l’art. 12 della Direttiva 2011/98/UE; per gli effetti il giudice nazionale è tenuto a disapplicare il diritto interno e a dare piena applicazione al diritto dell’Unione, senza sollevare questione di legittimità costituzionale della norma nazionale e a imporre all’amministrazione comunale l’adeguamento delle comunicazioni istituzionali.
Indennità di maternità – Art. 74 d.lgs. 151/01 – esclusione dei titolari di permesso unico lavoro – contrasto con la direttiva 2011/98 – sussiste – conseguenze – disapplicazione del diritto interno