Corte d’Appello di Milano, ordinanza 31 maggio 2022
Corte d’Appello di Venezia, sentenza del 15 aprile 2022
Tribunale di Padova, ordinanza 12 aprile 2022
Tribunale di Torino, sentenza 25 marzo 2022
Tribunale di Trieste, ordinanza 24 marzo 2022
Tribunale di Padova, ordinanza 21 marzo 2022
Tribunale di Benevento, ordinanza 15 marzo 2022
Tribunale di Foggia, sentenza del 23 febbraio 2022
Tribunale di Milano, ordinanza 22 febbraio 2022
Corte d’Appello di Trieste, sentenza 4 febbraio 2022
Tribunale di Roma, ordinanza 31 gennaio 2022
Tribunale di Foggia, sentenza 28 gennaio 2022
Corte di Cassazione, III sez. pen., sentenza n. 44366 del 1 dicembre 2021
Tribunale di Bari, ordinanza 21 gennaio 2022
Tribunale di Torino, ordinanza 15 febbraio 2019
I titolari di permesso unico lavoro hanno diritto di percepire l’assegno di maternità di cui all’art. 74 d.lgs. 151/01, in quanto tale disposizione – nella parte in cui limita il diritto ai titolari di permesso di lungo periodo – risulta in contrasto con l’art. 12 della Direttiva 2011/98/UE; per gli effetti il giudice nazionale è tenuto a disapplicare il diritto interno e a dare piena applicazione al diritto dell’Unione, senza sollevare questione di legittimità costituzionale della norma nazionale e a imporre all’amministrazione comunale l’adeguamento delle comunicazioni istituzionali.
Indennità di maternità – Art. 74 d.lgs. 151/01 – esclusione dei titolari di permesso unico lavoro – contrasto con la direttiva 2011/98 – sussiste – conseguenze – disapplicazione del diritto interno