Tribunale di Firenze, ordinanza 7 dicembre 2019
Tribunale di Lecce, ordinanza 6 dicembre 2019
Tribunale di Roma, ordinanza 25 novembre 2019
Corte di Cassazione, sentenza 7 novembre 2019
Tribunale di Catania, ordinanza 1 novembre 2019
Corte d’Appello di Milano, sentenza 28 ottobre 2019
Tribunale di Ferrara, ordinanza 24 settembre 2019
Tribunale di Bologna, ordinanza 23 settembre 2019
Tribunale di Bologna, ordinanza 23 settembre 2019
Tribunale di Bergamo, ordinanza 21 agosto 2019
Tribunale di Como, ordinanza 16 agosto 2019
Tribunale di Salerno, ordinanza 9 agosto 2019
Tribunale di Bergamo, ordinanza 1 agosto 2019
Tribunale di Bergamo, ordinanza 1 agosto 2019
Tribunale di Torino, ordinanza 15 febbraio 2019
I titolari di permesso unico lavoro hanno diritto di percepire l’assegno di maternità di cui all’art. 74 d.lgs. 151/01, in quanto tale disposizione – nella parte in cui limita il diritto ai titolari di permesso di lungo periodo – risulta in contrasto con l’art. 12 della Direttiva 2011/98/UE; per gli effetti il giudice nazionale è tenuto a disapplicare il diritto interno e a dare piena applicazione al diritto dell’Unione, senza sollevare questione di legittimità costituzionale della norma nazionale e a imporre all’amministrazione comunale l’adeguamento delle comunicazioni istituzionali.
Indennità di maternità – Art. 74 d.lgs. 151/01 – esclusione dei titolari di permesso unico lavoro – contrasto con la direttiva 2011/98 – sussiste – conseguenze – disapplicazione del diritto interno