Costituisce discriminazione la decisione di un’amministrazione comunale di trasferire le persone residenti i campi nomadi, in un villaggio attrezzato; infatti quest’ultimo – in quanto collocato in un’area periferica della città, senza adeguati servizi e in quanto organizzato con regolamenti imitativi della libertà personale e della vita privata e familiare degli stessi abitanti – impone condizioni di vita più svantaggiose che finiscono per gravare in via quasi esclusiva su persone appartenenti alle etnie Rom e Sinti, che costituiscono la quasi totalità degli abitanti dei campi nomadi di provenienza. Al fine di impedire la discriminazione il Giudice può ordinare la sospensione del trasferimento.
Discriminazione etnica – trasferimento in un villaggio attrezzato dei residenti in campi nomadi – condizione di svantaggio derivante dalla collocazione del villaggio, dalla assenza di servizi e dalla regolamentazione degli accessi – sussistenza della discriminazione – conseguenze – sospensione del trasferimento