Tribunale di Roma, ordinanza del 30 maggio 2015

Costituisce discriminazione indiretta il comportamento del Comune di Roma Capitale che dispone la costruzione di un villaggio attrezzato destinato agli abitanti dei campi nomadi, qualora lo stesso risulti di fatto destinato quasi esclusivamente alla popolazione di etnia Rom e, per le condizioni di isolamento e disagio che impone ai residenti, non può configurarsi come azione positiva in favore di detta etnia. Al fine della cessazione della condotta discriminatoria è ammissibile l’ordine al Comune di sospendere la costruzione del villaggio.

Discriminazione per etnia – costruzione di un villaggio attrezzato destinato ai “nomadi” – destinazione di fatto alla popolazione Rom – non configurabilità come azione positiva – sussistenza – rimedi – ordine di sospensione della costruzione del villaggio

Tribunale di Roma, II sezione civile, est. Bifano, ASGI e Associazione 21 luglio (avv. Fachile) c. Roma Capitale (avv. Patriarca) e Presidenza del Consiglio dei Ministri