E’ illegittima la disposizione di cui all’art. comma 2- ter dell’art. 5 del d. lgs. n. 286 del 1998 – nella misura in cui fissa gli importi dei contributi richiesti per i permessi di soggiorno da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 200,00 – e dovrà essere integralmente disapplicata, anche con riferimento ai contributi per permessi di soggiorno di breve periodo poiché eccessivamente restrittiva da rendere sostanzialmente impossibile o eccessivamente oneroso per gli stranieri la legale permanenza nel loro territorio per i cinque anni necessari a stabilizzare la loro posizione all’interno dell’Unione europea e a consentirne l’inserimento nel tessuto socio-economico.
art. 5 co. 2 ter d.lgs. 286/98- rinnovo permessi di soggiorno – importi da 80 a 200 € – onere eccessivo – disposizione illegittima- disapplicazione – impossibile l’inserimento dello straniero nel tessuto socio-economico