Tribunale di Perugia, ordinanza 12 maggio 2021

Sussiste il diritto a percepire l’assegno di natalità per una cittadina marocchina titolare del permesso di soggiorno per assistenza minori (art. 31 co. 3 TU Immigrazione) in quanto la norma istitutiva della prestazione oggetto di causa (art. 1, comma 125, legge 23 dicembre 2014 n. 190) si pone in contrasto con l’art. 65 dell’Accordo euromediterraneo istitutivo di un’Associazione tra la Comunità Europea e i suoi Stati membri da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, firmato il 26.02.1996 ed entrato in vigore il 01.03.2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CE L 70/00 nella parte in cui vincola, nei confronti dei cittadini stranieri, l’erogazione del beneficio al possesso della carta di soggiorno di lungo periodo in quanto, tale accordo, prevede un principio di parità di trattamento dei cittadini marocchini con i cittadini italiani in materia di sicurezza sociale

assegno natalità – art. 1, comma 125, legge 23 dicembre 2014 n. 190 – titolare permesso di soggiorno per assistenza minori – cittadina marocchina – Accordo Euromediterraneo Italia Marocco- principio di non discriminazione in materia di sicurezza sociale – diritto – sussiste

Tribunale di Perugia, ordinanza del 12 maggio 2021, est. Cervelli, xxx (avv. Randellini) c. INPS (avv. Lini)