La cittadina marocchina titolare del permesso di soggiorno per famiglia, ha diritto – in applicazione del principio di parità di trattamento previsto dall’art 65 dell’accordo Euromediterraneo UE-Marocco – all’assegno di maternità di base ex. art. 74 D.lgs. 151/01 e il diniego di detta prestazione costituisce discriminazione alla quale consegue l’obbligo di concedere la prestazione.
Prestazioni sociali – assegno di maternità di base – art. 74 d.lgs. 151/2011 – cittadinanza marocchina – titolarità permesso di soggiorno per motivi familiari – art. 65 dell’Accordo Euromediterraneo tra UE e Repubblica del Marocco – discriminazione – sussistenza – diritto al pagamento – sussitenza