Tribunale di Monza, sentenza 7 agosto 2018

Ai sensi dell’art. 41 D.lgs. 286/98 “l’assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali, sono concesse alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno”. L’interpretazione restrittiva dell’INPS che pretende di affermare che la carta di soggiorno di cui alla legge n. 388/2000 sia da riferirsi unicamente al titolo “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” e non anche al diverso titolo di soggiorno relativo ai familiari che continua a chiamarsi appunto carta di soggiorno non è fondata né sul dato testuale né su alcuna ipotizzabile ratio legis. Il legale soggiorno in Italia per oltre dieci anni è requisito pacificamente posseduto dal ricorrente e sarebbe da solo sufficiente, in presenza dei requisiti reddituali altrettanto pacificamente posseduti, ad affermare il suo diritto al conseguimento del beneficio richiesto, a prescindere da ogni considerazione sulla natura del titolo di soggiorno da questi detenuto.

Assegno sociale – art.41 d.lgs.286/98 – carta di soggiorno – l. 388/2000 – titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo – familiari lungo soggiornanti – 10 anni – reddito –

 

Tribunale di Monza, sentenza del 7 agosto 2018, est. Stefanizzi, xxx (avv. Guariso, Neri, Rizzi) c. INPS (avv.Tommaselli)