Costituisce discriminazione il comportamento del MIUR consistente nell’aver emesso il bando per l’accesso alle graduatorie di circolo e d’istituto per le supplenze di insegnamento riservando l’accesso ai soli cittadini italiani e comunitari, escludendo quindi gli stranieri che hanno diritto all’accesso al pubblico impiego in forza di disposizioni nazionali o comunitarie e prevedendo che gli stranieri ammessi in terza fascia per l’insegnamento della lingua straniera siano collocati in posizione subordinata rispetto agli italiani. Conseguentemente il MIUR deve essere condannato a riaprire i termini per l’ammissione, ammettendo alla graduatoria – a parità di condizione con gli italiani e senza alcuna posizione subordinata rispetto agli italiani – non solo le categorie di stranieri di cui all’art. 38 Dlgs 165/01 (lungosoggiornanti, titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, familiari di cittadini comunitari) ma anche i titolari di carta blu e i familiari non comunitari di cittadino italiano, nonché a pubblicare la decisione giudiziale sul proprio sito istituzionale.
Pubblico impiego – bando MIUR per la formazione di graduatorie per le supplenze – previsione del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria – discriminazione – sussiste – conseguenze – ordine al MIUR di riaprire i termini e ammettere le categorie di stranieri previste dall’art. 38 dlgs 165/01 nonché titolari di carta blu e familiari stranieri di cittadini italiani