Non sussiste alcuna ragionevole correlabilità tra la finalità perseguita dal legislatore con l’istituzione dell’assegno di maternità di base di cui all’art. 74 Dlgs 151/01 e la esclusione da detta provvidenza delle madri prive del permesso di soggiorno di lungo periodo. Pertanto, in forza di una lettura costituzionalmente orientata di tale norma, il diniego di tale assegno – da parte del Comune – alle donne straniere con permesso di soggiorno ordinario deve essere qualificato come discriminazione.
Assegno di maternità ex art. 74 Dlgs 151/01 – Diritto della madre straniera priva di permesso di lungo periodo – Sussiste – Diniego dell’assegno da parte del Comune – Discriminazione – Sussiste