Tribunale di Milano, ordinanza del 30 maggio 2001

est. Bonfili

Valutati i profili di censura di illegittimità costituzionale del disposto normativo ex artt. 13 e 14 del d.lgs. 25.07.1998, n. 286 in relazione ai quali la Corte costituzionale è già stata recentemente investita del sindacato costituzionale della citata normativa (v. sentenza della Corte costituzionale n.105 in data 10.04.2001);

rilevato, in relazione ad un profilo specifico della disciplina in esame costituzionalmente censurabile e non preso in esame dalla Corte costituzionale nella pronuncia innanzi richiamata, che, ove configurato quale provvedimento restrittivo della libertà personale e perciò soggetto al dettato normativo ex art. 13 Cost., il trattenimento provvisorio del soggetto espulso non possa perciò legittimamente disporsi da parte dell’autorità di pubblica sicurezza che per “atto motivato dell’autorità giudiziaria” (art. 13, co.2, Cost.) se non “in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge” e salva successiva convalida da parte dell’A.G. entro un termine massimo di 96 ore dall’applicazione, laddove invece è consentito al questore ex art. 14, co.1 d.lgs. n.286/1998 di adottare tale misura “quando non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero all’acquisizione dei documenti per il viaggio”, ovvero finanche per la mera “indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo”, evento quest’ultimo solo accidentale, non addebitabile a responsabilità dello straniero e che sarebbe comunque ovviabile con l’attivazione di congrui interventi organizzativi, tale da non giustificare perciò in alcun modo il sacrificio, pure temporaneo, della libertà personale del soggetto coinvolti ben oltre i rigorosi limiti consentiti dal dettato costituzionale;

rilevato che, seppure “il diritto internazionale consuetudinario nessun limite prevede circa l’ammissione e l’espulsione dello straniero, operando in questa materia il principio della sovranità nazionale, la quale comporta la libertà dello Stato di stabilire la propria politica nel campo dell’immigrazione, permanente o temporanea, e di ordinare allo straniero di abbandonare il proprio territorio”, sicché “occorre, quindi, fare riferimento all’ordinamento interno, nel quale gli stranieri godono di una tutela meno intensa di quella riconosciuta al cittadino e non hanno un diritto acquisito d’ingresso e di soggiorno nello Stato, con la conseguenza che le relative libertà possono essere limitate a tutela di particolari interessi pubblici” (Cass. sez. un. 12.04.1994, n. 3394; v. inoltre: Corte cost. ord. 10.12.1987, n. 503), nondimeno la “libertà personale di cui all’art.13 Cost. […] costituisce un diritto inviolabile riconosciuto anche allo straniero” (v. ancora Cass. sez. un. n. 3394/1994 cit. ed inoltre Cass., sez. 3 civile, 10.02.1993, n. 1681);

ritenuto peraltro, in considerazione delle specifiche modalità normativamente previste per l’attuazione del cd. trattenimento presso i suddetti centri di permanenza ed assistenza per stranieri già soggetti a provvedimenti di espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera, che tale misura, solo eventuale ed ulteriore rispetto a quella di espulsione, che in effetti incide sulla sola libertà di circolazione del soggetto, valga in effetti a limitare e comprimere significativamente la libertà personale della persona trattenuta, alla quale è fatto divieto assoluto di allontanarsi dal centro, se non previa autorizzazione del giudice e comunque accompagnata secondo modalità disposte dal questore anche in caso di “imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente residente in Italia o per altri gravi motivi di carattere eccezionale” ovvero, anche senza specifica autorizzazione dell’A.G., per “essere ricoverato in luogo di cura” o per “recarsi nell’ufficio giudiziario per essere sentito dal giudice che procede ovvero presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare per espletare le procedure necessarie al rilascio dei documenti occorrenti per il rimpatrio”, salva la competenza del questore per l’adozione di provvedimenti e misure occorrenti per la sicurezza all’ingresso nel centro, nonché quella per impedire l’indebito allontanamento delle persone trattenute e per ripristinare la misura nel caso che questa venga violata” (art. 21 del d.p.r. 31.08.1999, n. 394, recante norme di attuazione ex art. 1, co. 4, del d.lgs n.286/1998);

rilevato peraltro che la stessa Corte costituzionale ha in effetti recentemente ritenuto che “il trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza temporanea e assistenza è misura incidentale sulla libertà personale, che non può essere adottata al di fuori delle garanzie dell’art. 13 della Costituzione”, giacché “il trattenimento è quantomeno da ricondurre alle altre restrizioni della libertà personale di cui pure si fa menzione nell’art. 13 della Costituzione” visto che in esso si determina “quella modificazione della dignità dell’uomo che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico all’altrui potere e che è indice sicuro dell’attinenza della misura alla sfera della libertà personale”, “né potrebbe dirsi che le garanzie dell’art. 13 della Costituzione subiscano attenuazioni rispetto agli stranieri, in vista della tutela di altri beni costituzionalmente rilevanti”, visto che “per quanto gli interessi pubblici incidenti sulla materia dell’immigrazione siano molteplici e per quanto possano essere percepiti come gravi i problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrollati, non può risultarne minimamente scalfito il carattere universale della libertà personale, che, al pari degli altri diritti che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani” (v. sentenza della Corte costituzionale n. 107/2001 citata);

ritenuto perciò che l’attuazione della misura del cd. trattenimento dello straniero ex art. 14 del d.lgs. n.286/1998 cit. possa legittimamente disporsi solo nel pieno ed incondizionato rispetto del dettato di cui all’art. 13 Cost., secondo cui “non è ammessa forma alcuna di (…) restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge” e solo “in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori” limitativi della libertà personale, salvo il sindacato successivo dell’A.G. nei termini e con le modalità di cui al disposto ex art. 13, co.3, Cost.;

ritenuto invece che la mera indisponibilità temporanea di un vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo per l’immediata esecuzione dell’espulsione dello straniero con accompagnamento alla frontiera non integri di per sé un evento eccezionale di necessità ed urgenza che legittimi l’intervento limitativo della libertà personale da parte dell’autorità di pubblica sicurezza;

P.Q.M.

visto l’art. 23 della legge 11.03.1953, n. 87;

ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettabile d’ufficio in relazione al disposto normativo ex art. 14, co.2, del d.lgs. 25.07.1998, n. 286, per ritenuto contrasto con il disposto di cui all’art. 13, co.2 e 3, Cost., nella parte in cui consente al questore di disporre il trattenimento dello straniero in centri di permanenza temporanea ed assistenza quando non è possibile eseguirne con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento per l’indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo;

dispone

l’immediata trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata inoltre ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.